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Il risarcimento del danno da trasfusioni con sangue infetto: responsabilità del Ministero della Salute e tutela dei congiunti

Le vittime di contagio da epatite virale o HIV contratto a seguito di trasfusioni di sangue infetto hanno diritto non solo all’indennizzo previsto dalla legge 210/1992, ma anche al risarcimento integrale del danno nei confronti del Ministero della Salute per omessa vigilanza.

La responsabilità dell’amministrazione ha natura extracontrattuale e sussiste anche per le trasfusioni anteriori alla scoperta dei virus HBV, HCV e HIV, in quanto già dalla fine degli anni ’60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed erano disponibili indicatori per rilevare indirettamente i virus attraverso i parametri della funzionalità epatica.

Quando il decesso del paziente contagiato è causalmente connesso alla patologia trasfusionale, i congiunti superstiti possono agire per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la cui liquidazione deve seguire le tabelle basate sul sistema a punti adottate dal Tribunale di Roma. Il presente contributo analizza i presupposti della responsabilità ministeriale, il rapporto tra indennizzo e risarcimento, la prescrizione del diritto e i criteri di quantificazione del pregiudizio subito dai familiari.

La responsabilità del Ministero della Salute per sangue infetto: natura e fondamento normativo

La responsabilità del Ministero della Salute per danni da emotrasfusioni con sangue infetto trova il proprio fondamento giuridico nell’art. 2043 c.c. e ha natura extracontrattuale. Come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con le pronunce nn. 576-585 del 2008, il Ministero non può essere considerato parte contrattuale del rapporto tra paziente e struttura sanitaria, ma risponde per un comportamento omissivo colposo consistente nell’inosservanza dei doveri istituzionali di sorveglianza, controllo, direttive e autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati.

Il quadro normativo di riferimento, risalente già alla fine degli anni ’60 del secolo scorso, comprende la legge 592/1967, il D.P.R. 1256/1971, la legge 519/1978 e il D.L. 443/1987, che attribuivano al Ministero specifici obblighi di cautela in ordine ai controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto. Come sottolineato dalla Cassazione civile n. 5142/2023, già dalla fine degli anni sessanta era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione indiretta dei virus mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando sul Ministero l’obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi.

La peculiarità di questa responsabilità risiede nel fatto che essa sussiste anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica dei virus HBV (1978), HIV (1985) e HCV (1988) e all’apprestamento dei relativi test identificativi. La Cassazione civile n. 21145/2021 ha ribadito che il Ministero non può ritenersi esonerato dalla responsabilità per il fatto che la scienza medica non avesse ancora individuato con precisione il virus, atteso che il rischio di trasmissione di epatite virale era un rischio antico quanto la necessità delle trasfusioni e che sin dalla metà degli anni sessanta erano esclusi dalla possibilità di donare sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT – indicatori della funzionalità epatica – fossero alterati rispetto ai limiti prescritti.

Il nesso causale tra omessa vigilanza e contagio

Sul fronte del nesso di causalità tra la condotta omissiva del Ministero e l’evento lesivo, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio del “più probabile che non“, in base al quale il giudice, accertata l’omissione delle attività di controllo con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all’epoca di produzione del preparato, e accertata l’esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento.

Come evidenziato dalla Cassazione civile n. 33543/2022, il dovere di vigilanza del Ministero postula l’osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all’impiego delle misure necessarie per verificare la sicurezza del sangue e degli emoderivati. Non può considerarsi esaustiva delle incombenze attribuite al Ministero la mera attività di normazione: l’amministrazione è tenuta ad un comportamento attivo di vigilanza e controllo in ordine all’effettiva attuazione, da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione, di quanto prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto.

Una recente pronuncia, la Cassazione civile n. 18919/2023, ha confermato che quando dalla consulenza tecnica emerge che il sangue trasfuso non era stato sottoposto ai controlli obbligatori già all’epoca dei fatti per escludere l’infezione da HBV, la circostanza che il paziente sia stato sottoposto a trasfusioni con sangue infetto configura di per sé violazione delle obbligazioni a carico dell’amministrazione e impone di ritenerne la responsabilità. Nel caso di concretizzazione del rischio che la regola violata tende a prevenire, il nesso di causalità tra la condotta omissiva e il danno rimane presuntivamente provato.

La prescrizione del diritto al risarcimento

Un profilo di particolare rilevanza pratica riguarda la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, opera il termine di cui all’art. 2947 c.c., comma 1, che tuttavia non decorre né dalla data della trasfusione né da quella della mera diagnosi della patologia, bensì dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

La Cassazione civile n. 11297/2020 ha chiarito che non è sufficiente la mera consapevolezza della patologia, ma è necessaria la conoscenza del nesso eziologico tra questa e l’emotrasfusione. Il momento ultimo di decorrenza iniziale del termine di prescrizione è costituito dalla data di presentazione della domanda amministrativa di indennizzo ex legge 210/1992, in quanto tale atto attesta l’esistenza di una sufficiente percezione non solo della malattia ma anche del nesso causale tra essa e la trasfusione.

Spetta alla controparte dimostrare che già prima della presentazione della domanda amministrativa il danneggiato conosceva o poteva conoscere con l’ordinaria diligenza l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, prova che può essere data anche per mezzo di presunzioni semplici purché fondate su circostanze obiettivamente certe e non su mere ipotesi o congetture. Come affermato dalla Cassazione civile n. 25995/2023, quando la domanda amministrativa di indennizzo sia stata rigettata per assenza del requisito della irreversibilità del danno, essa non può essere assunta quale momento di decorrenza della prescrizione, poiché il rigetto per tale motivo non implica necessariamente la consapevolezza del danneggiato circa il nesso causale tra patologia e trasfusione.

Un ulteriore principio consolidato è che l’entrata in vigore della legge 210/1992, che riconosce l’indennizzo per le vittime di trasfusioni con sangue infetto, non comporta una presunzione di conoscenza del nesso causale in capo al singolo danneggiato. Come precisato dalla Cassazione civile n. 22756/2024, tale normativa si fonda su un dato generale e statistico che non implica la conoscibilità da parte del singolo trasfuso del nesso di causa tra la propria malattia e la trasfusione subita, presupponendo invece che il danneggiato abbia già coscienza o conoscibilità del nesso causale e non rendendolo inferibile dalla sua stessa esistenza.

L’indennizzo ex lege 210/1992 e il rapporto con il risarcimento del danno

La legge 25 febbraio 1992, n. 210 ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 226/2000, l’intervento della legge 210/1992 non esclude il diritto dei danneggiati al risarcimento integrale del danno in applicazione dei principi generali dell’illecito aquiliano.

Si tratta di due prestazioni ontologicamente diverse: l’indennizzo ha natura assistenziale e prescinde dalla prova della colpa del Ministero, mentre il risarcimento presuppone l’accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. e richiede la dimostrazione del nesso causale e dell’elemento soggettivo. Tuttavia, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, l’indennizzo percepito ai sensi della legge 210/1992 deve essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del danneggiato.

La Cassazione civile n. 29933/2022 ha precisato che l’indennizzo può essere detratto dal risarcimento solo se ricorra alternativamente uno dei seguenti presupposti: che l’indennizzo sia stato effettivamente versato al danneggiato, ovvero che risulti determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati. L’onere di provare la sussistenza di tali presupposti grava sulla parte che eccepisce il lucrum. L’astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un valore minimo ed un valore massimo indicati in tabella, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua effettiva corresponsione e non fornisce elementi sufficienti per individuarne l’esatto ammontare da portare in decurtazione del risarcimento.

Il danno da perdita del rapporto parentale in caso di decesso

Quando il decesso del paziente contagiato è causalmente connesso alla patologia contratta per trasfusione con sangue infetto, i congiunti superstiti possono agire per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, configurato dalla giurisprudenza di legittimità quale danno conseguenza che deve essere allegato e provato nella sua duplice componente di sofferenza morale soggettiva e negativa ripercussione sul piano dinamico-relazionale.

Il danno da perdita del rapporto parentale comprende sia l’interiore sofferenza morale del congiunto superstite – costituita dal dispiacere, dallo strazio, dall’angoscia e da tutti gli sconvolgimenti dell’animo che non si esauriscono nel momento del fatto ma si protraggono nel tempo – sia i riflessi oggettivi della lesione sulla sfera relazionale, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l’individuo subisce nell’ambito della propria vita familiare e affettiva. Le due componenti costituiscono le due facce della stessa medaglia e devono essere liquidate unitariamente, essendo inammissibile la duplicazione risarcitoria derivante dalla congiunta attribuzione del danno morale soggettivo e del danno relazionale.

Per i congiunti appartenenti alla famiglia nucleare – quali coniuge, figli conviventi e genitori – il danno può essere provato mediante presunzioni semplici fondate sul normale atteggiarsi delle relazioni familiari, in applicazione dell’art. 2727 c.c. Come evidenziato dal Tribunale civile di Ragusa nella sentenza n. 563/2025, l’uccisione di una persona fa presumere una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli e ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero né che fossero distanti. Tale presunzione può essere superata solo dalla prova, a carico del convenuto, che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio. La cessazione della convivenza tra la vittima e gli stretti congiunti è circostanza irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento, potendo incidere esclusivamente sulla quantificazione del danno in sede di liquidazione.

I criteri di liquidazione del danno da perdita parentale

Sul fronte della quantificazione del pregiudizio, la giurisprudenza di legittimità ha operato negli ultimi anni un significativo consolidamento dei criteri di liquidazione. La Cassazione civile n. 10579/2021, superando il sistema delle tabelle “a forbice” che prevedevano la scelta di un importo compreso tra un minimo e un massimo senza imporre alcuna specifica articolazione degli indici di valutazione, ha affermato che al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti.

Tale sistema deve prevedere quali requisiti indefettibili: l’adozione del criterio a punto variabile; l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti; la modularità; l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali devono essere indicate come imprescindibili l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza; l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. Sono conformi a tali criteri le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, che consentono di prevedere esattamente il quantum risarcibile sulla base di una adeguata ponderazione di tutte le circostanze del caso concreto.

Il giudice, come chiarito dalla Cassazione civile n. 6343/2025, può discostarsi dall’applicazione delle tabelle basate sul sistema a punti solo qualora l’eccezionalità del caso lo imponga, fornendone adeguata motivazione. Qualora pervenga ad una liquidazione inferiore a quella ottenibile con l’applicazione di tali tabelle, è tenuto a fornire specifica motivazione. La circostanza della lontananza e della non convivenza tra vittima e familiari superstiti, pur costituendo elemento di valutazione che può incidere sul quantum, non è di per sé sufficiente a giustificare una liquidazione significativamente ridotta rispetto ai parametri tabellari, soprattutto in presenza di vittime molto giovani e di genitori ancora in età non avanzata.

Un caso concreto: la sentenza del Tribunale di L’Aquila

La sentenza del Tribunale di L’Aquila n. 697/2023, pubblicata il 14 novembre 2023, costituisce un esempio paradigmatico dell’applicazione dei principi sopra illustrati. La vicenda trae origine dalle emotrasfusioni somministrate nel 1980 presso una struttura ospedaliera romana ad un paziente sottoposto ad intervento di sostituzione della valvola mitralica e aortica. Il paziente, venuto a conoscenza nel luglio 2008 di aver contratto l’infezione da virus HCV, ricevette diagnosi di cirrosi epatica HCV correlata da genotipo 1b.

Dopo aver ottenuto, a seguito di un complesso iter giudiziario conclusosi con sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 39/2017, il riconoscimento sia dell’indennizzo ex lege 210/1992 sia del risarcimento del danno nei confronti del Ministero della Salute, il paziente è deceduto il 3 novembre 2018 per cause connesse alla patologia epatica. La consulenza tecnica espletata nel giudizio ha concluso che si può affermare pressoché con certezza che il decesso per encefalopatia epatica fino al coma sia causalmente connesso con l’aggravamento fino allo scompenso della cirrosi epatica HCV correlata, contratta a seguito delle emotrasfusioni effettuate nell’80.

Il Tribunale aquilano, applicando le tabelle del Tribunale di Roma basate sul sistema a punti, ha condannato il Ministero della Salute al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei congiunti superstiti – moglie, tre figli maggiorenni e una nipote minorenne – oltre al danno patrimoniale per le spese funerarie. La liquidazione ha tenuto conto dell’età della vittima al momento del decesso (72 anni) e dell’età dei congiunti: alla moglie sessantaduenne è stato riconosciuto un importo di euro 304.007,70; ai tre figli trentenni euro 235.360,80 ciascuno; alla nipotina di quattro anni euro 126.100,00. Su tutte le somme sono stati riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali con decorrenza dalla data del decesso.

Conclusioni

La disciplina del risarcimento dei danni da trasfusioni con sangue infetto rappresenta un esempio significativo di come la giurisprudenza, in assenza di una compiuta regolamentazione legislativa della materia risarcitoria, abbia progressivamente costruito un sistema di tutele coerente e prevedibile. La responsabilità del Ministero della Salute per omessa vigilanza, accertata anche per trasfusioni risalenti ad epoche anteriori alla scoperta scientifica dei virus, costituisce il fondamento della tutela risarcitoria integrale che si affianca all’indennizzo di natura assistenziale previsto dalla legge 210/1992.

La precisazione dei criteri di decorrenza della prescrizione, ancorata al momento in cui il danneggiato acquisisce consapevolezza non solo della patologia ma anche del nesso causale con la trasfusione, garantisce l’effettività del diritto al risarcimento, evitando che la vittima sia privata della tutela per il decorso di un termine il cui dies a quo sia antecedente alla stessa possibilità di agire consapevolmente. Il sistema della compensatio lucri cum damno, pur imponendo la detrazione dell’indennizzo già percepito dalle somme dovute a titolo risarcitorio, non snatura la duplicità delle tutele ma si limita ad evitare indebiti arricchimenti della vittima.

Sul versante della tutela dei congiunti in caso di decesso del paziente contagiato, l’adozione del sistema a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale realizza quell’equilibrio tra esigenza di personalizzazione della liquidazione e uniformità di trattamento a parità di condizioni che costituisce obiettivo primario di ogni sistema risarcitorio maturo. La presunzione di danno operante per i congiunti della famiglia nucleare, superabile solo con la prova dell’indifferenza o dell’odio, riconosce il valore intrinseco dei legami familiari e ne tutela la dimensione affettiva anche quando la convivenza non sussista più al momento del fatto.

Il complessivo sistema di tutele delineato in materia di emotrasfusioni con sangue infetto costituisce un modello di riferimento per l’intera disciplina della responsabilità sanitaria, dimostrando come la giurisprudenza di legittimità, attraverso un’opera paziente di consolidamento dei principi e di elaborazione di criteri applicativi uniformi, possa costruire un sistema coerente ed efficace di protezione dei diritti fondamentali della persona anche in settori caratterizzati da elevata complessità tecnico-scientifica e da profili di incertezza normativa.

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